“La cooperazione si basa sulla profonda convinzione che nessuno riesca ad arrivare alla meta se non ci arrivano tutti.” Virginia Burden

Attestato ex Legge 4/2013 e attestazione del corso DM 140/2014: differenze chiare

Non tutti gli attestati hanno lo stesso valore e la stessa funzione. Nel settore condominiale è fondamentale comprendere le differenze!

1. Attestazione del corso prevista dal D.M. 140/2014

È il documento che attesta la partecipazione e il percorso formativo necessario per l’esercizio della professione di amministratore di condominio, nonché l’aggiornamento periodico annuale.

Che cosa certifica

  • La partecipazione a corsi di formazione iniziale o di aggiornamento disciplinati
  • dall’art. 5 del D.M. 140/2014.
  • Le competenze acquisite su materie giuridiche, tecniche, contabili e relative alla sicurezza degli edifici.
  • L’adempimento dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto per
  • l’amministratore di condominio.

A che cosa serve

  • A dimostrare il compimento del percorso formativo richiesto dalla normativa di settore.
  • A documentare la formazione iniziale o l’aggiornamento annuale necessario per operare professionalmente.

In sintesi

Questo attestato riguarda la formazione svolta e le competenze acquisite nel quadro del D.M. 140/2014.

2. Attestato ex Legge 4/2013 rilasciato dall’associazione

È un’attestazione associativa riferita ai servizi professionali resi dall’iscritto e al rapporto con l’associazione professionale. Non equivale a una certificazione di qualità né a una qualifica professionale in senso tecnico.

Che cosa può attestare

  • La regolare iscrizione del professionista all’associazione.
  • Il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione e degli standard qualitativi
    previsti dall’associazione.
  • Le garanzie offerte all’utenza, come lo
    Sportello per il consumatore.
  • L’eventuale possesso di polizza RC professionale.
  • L’eventuale possesso di certificazioni rilasciate da organismi accreditati.

Che cosa non è

  • Non è una certificazione di qualità della professione.
  • Non è un accreditamento, né un riconoscimento pubblico, né una qualifica professionale.
  • Non è una certificazione delle competenze, salvo i casi previsti per enti titolati ai sensi del D.Lgs. 13/2013.